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> Intercettazioni, Parliamone...
Roberta 80
messaggio 13 Jun 2008 - 08:22
Messaggio #1


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Accordo Pdl-Lega. Nel ddl anche i reati contro la Pubblica Amministrazione
Mano pesante contro i giornalisti e le "talpe". Giudice collegiale per le autorizzazioni
Intercettazioni, tetto a 10 anni
carcere fino a 3 anni a chi pubblica
Niccolò Ghedini, relatore del testo: "Il diveto varrà fino all'inizio del processo"

di BRUNO PERSANO


Roberto Maroni
ROMA - La fumata bianca è arrivata. Bossi e Berlusconi hanno trovato un accordo sul tema delle intercettazioni. Mentre slitta l'assegnazione delle deleghe ai ministri senza portafoglio, arriva il giro di vite sulle intercettazioni che saranno possibili solo per i reati punibili con la detenzione superiore a dieci anni. Come previsto, la Lega ha ottenuto (Bossi era "abbastanza soddisfatto") la possibilità di autorizzarle anche per quelli contro la pubblica amministrazione e per la corruzione. Intesa anche sull'altro punto "caldo" destinato a scatenare polemiche: fino a tre anni di carcere per i giornalisti che pubblicano il testo di intercettazioni prima dell'inzio del processo e maximulta per i loro editori.

Carcere per i giornalisti. Nei confronti dei giornalisti e delle "talpe" che faranno filtrare all'esterno i documenti riservati delle intercetazioni, il ddl inasprisce le pene ed estende il divieto di pubblicazione "fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare", così come era scritto nel disegno di Mastella approvato alla Camera nell'aprile del 2007 e poi bloccato al Senato perché non c'era accordo nell'allora maggioranza.

Divieto fino al processo. La sanzione contro i giornalisti che pubblicheranno le intercettazioni - tutte le intercettazioni, anche quelle penalmente non rilevanti - passerà da 30 giorni a tre anni di carcere. Finora, la consuetudine vuole che la diffusione delle intercettazioni dopo che l'imputato ne è venuto al corrente, neppure viene perseguita. Domani le cose cambieranno: niente più virgolettati sui giornali finchè non inizierà il processo. "Inoltre - spiega l'onorevole Niccolò Ghedini, Pdl, componente della commissione giustizia della Camera e relatore del testo - vorremmo introdurre una multa all'editore del giornale che pubblica le intercettazioni. Sarà formulata in base alla tiratura e potrà raggiungere anche i 300-400.000 euro".

Manette alle "talpe". Probabile anche la riforma del codice penale in quegli aticoli, il 617 e il 684, che prevedono punizioni per chi "prende diretta cognizione degli atti di procedimento penali coperti dal segreto". Come nel ddl Mastella, la pena salirà da uno a tre anni di carcere. Si tratta di una norma che riguarderà in modo particolare i funzionari di cancelleria o i pubblici ufficiali che rendano noti gli atti segreti.

Sì anche per pedofilia e stalking. Nella nuova formulazione del ddl, previsto l'uso delle intercettazioni anche per i casi sospetti di pedofilia e di stalking, le persecuzioni telefoniche o le intrusioni nella vita privata spesso architettate dagli ex coniugi. Ma non sarà più un giudice monocratico a decidere quando e chi intercettare. Per rendere più ponderato l'uso delle intercettazioni da molti giudicate eccessive e non sempre motivate, nel nuovo ddl sarà introdotta la norma che attribuirà la competenza ad un collegio di tre magistrati.

Archivio riservato. Come proposto dal presidente della commissione Giustizia della Camera Giulia Bongiorno e come già previsto dal ddl Mastella, il nuovo provvedimento dovrebbe istituire un archivio riservato nel quale custodire il testo delle intercettazioni.

Salvi i processi in corso. Tutte le norme, però, non saranno applicate ai processi in corso. Nel ddl sarà contemplata una norma transitoria che renderà possibile l'applicazione della riforma solo ai processi futuri.

Attese le deleghe ai viceministri. Si allontana invece, la possibilità di assegnare già nel Cdm di domani, le deleghe ai viceministri. "Non penso", ha detto il ministro delle Riforme Umberto Bossi, "non credo si facciano domani". Nell'incontro con Berlusconi, ha rivelato il ministro dell'Interno Roberto Maroni, "abbiamo confermato l'accordo con i comuni per la restituzione dell'Ici che non sarà versata: un acconto subito del 50% per venire incontro alle richieste di cassa". Mentre il 31 luglio partirà un tavolo tecnico che definirà i criteri per la ripartizione dell'ulteriore 50%.

Da La Repubblica
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 09:16
Messaggio #2


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Se fossi un intercettatore, prenderei volentieri i 10 anni (IMG:style_emoticons/default/sisi.gif)

Non ne posso +: vogliamo fare gli antimafia (nb: come MODO D'AGIRE, non dico solo i vari Tony Vercetti ecc) e cerchiamo di limitare i mezzi per combatterla??? (IMG:style_emoticons/default/anne-sophie.gif)
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bzbiz
messaggio 13 Jun 2008 - 09:21
Messaggio #3


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Aldilà dello schifo che provo per la legge in sé...

Noto con piacere che il legislatore è sempre di più negli anni 2000.

Se qualcuno pubblica le intercettazioni su blogspot.com o youtube o msn live... il tizio in questine (se lo cuccano) si fa 3 anni di galera ok... ma poi la multa all'editore a chi la fanno... a GOOGLE? AHAHAHAHAH (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)

Poveretti.

(e poveri noi)

Vota pur Belusconi che ci pensa lui a sistemare tutto...

"...rido par non pianzare..."(cit.)
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Deus Piger
messaggio 13 Jun 2008 - 09:25
Messaggio #4


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CITAZIONE (Roberta 80 @ 13 Jun 2008 - 07:22) *
saranno possibili solo per i reati punibili con la detenzione superiore a dieci anni.


Quindi si possono intercettare solo gli indagati per genocidio?
Scherzi a parte, quali sono i reati che qua in italia hanno una pena di 10 anni o più? A parte l'omicidio ovviamente.
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 09:28
Messaggio #5


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ma soprattutto, han detto che le intercettazioni violano la privacy, ma cosa s aspettano, che per far le cose losche si usino linee particolari??? Già me la immagino la YOU&ME DIRTY BUSINESS (IMG:style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif)

E poi xkè non pubblicarle??? In cambio di un paese pulito, ti danno vitto e alloggio gratis per 10 anni!! (IMG:style_emoticons/default/yuppi2.gif)
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bzbiz
messaggio 13 Jun 2008 - 09:34
Messaggio #6


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Ma le intercettazioni sono solo "voce"?

O valgono anche quelle "dati"?

Perché da quel che ricordo per violazione delle leggi sul copyright non si prendono 10 anni...

Quindi se valgono anche per i dati, come fa la finanza a "spionare" i PIRATES! ???
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slash
messaggio 13 Jun 2008 - 09:43
Messaggio #7


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ma poi non mi spiego:
si fanno le intercettazioni per accertare un reato, e molti reati maggiori magari si vengono a scoprire solo casualmente.
se ora sono vietate per la maggior parte dei reati chi metterà sotto intercettazioni qualcuno se non ha già prove o basi più che concrete per farlo e per ritenere che il reato di cui ci si vuole accertare è uno di quelli che prevede più di 10 anni?
mi spiego?
magari non ho capito un cazzo.

ma con leggi del genere scandali come quello del santa rita verrebbero fuori?
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 09:44
Messaggio #8


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penso ke valgano entrambe, ma facciano parlare di + quelle a voce, xkè quelle scritte, vista la + facile tracciabilità (penso eh, non son mica sicuro...mi baso su "verba volant, scripta manent" (IMG:style_emoticons/default/icon_mrgreen.gif) )..d'altronde è + facile ke Tony Ciccione parli con Mimmo l'Accetta per tel ke per MSN (IMG:style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif)
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RickyMdC
messaggio 13 Jun 2008 - 09:54
Messaggio #9


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da quello che ho sentito tra ballarò e i giornali, è la dimostrazione che la giustizia in italia fa sempre più cagare. non mi meraviglierei di essere anch'io sotto controllo, visto che l'on. di pietro ha esordito con: "intanto intercettiamo tutti poi seguiamo chi ci interessa"

OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKK!!

semnza tener conto di quello che spendono... credo 1,5 milioni di €
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bzbiz
messaggio 13 Jun 2008 - 09:54
Messaggio #10


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eheh... ma io posso "parlare" per via telematica...

Se Tony ciccione ti invia anta mila giga di caccapupù via Emule se non ti intercettano in the middle come fanno?
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slash
messaggio 13 Jun 2008 - 09:56
Messaggio #11


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CITAZIONE (RickyMdC @ 13 Jun 2008 - 10:54) *
da quello che ho sentito tra ballarò e i giornali, è la dimostrazione che la giustizia in italia fa sempre più cagare. non mi meraviglierei di essere anch'io sotto controllo, visto che l'on. di pietro ha esordito con: "intanto intercettiamo tutti poi seguiamo chi ci interessa"

OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKK!!

semnza tener conto di quello che spendono... credo 1,5 milioni di €

se nn hai di che temere di che ti preoccupi?

berlusconi la settimana scorsa mi pare o cmq qualche giorno fa ha candidamente ammesso di esser preoccupato di esser intercettato.
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bzbiz
messaggio 13 Jun 2008 - 10:23
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Allora io sono CONTRARIO a situazioni stile 1984.

Il "se non hai da temere di che ti preoccupi" non la ritengo un'affermazione accettabile, MAI.

Però la legge sulla privacy in Italia esiste già, basterebbe farla applicare come si deve invece che fare i buffoni come solito. Le intercettazioni comunque le autorizza un magistrato quindi non le si fanno per sport e se le si fanno per sport allora che si agisca, con le leggi che già ci sono, per farle rispettare.

Questa legge qui invece è chiaramente un atto per insabbiare ed imbavagliare una cosa che dà molto fastidio.

Non intercettano tutti come in V per Vendetta (almeno non LEGALMENTE!)... da adesso in poi non intercetteranno più nessuno, torniamo ai tempi di Poirot, solo che senza telefono rimangono solo le guardie...
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RickyMdC
messaggio 13 Jun 2008 - 10:24
Messaggio #13


Ciocapiàt
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perchè ti rompono il cazzo con la legge sulla privacy con 50 timbri,firme e cazzi vari, ma la privacy non esiste più!
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bzbiz
messaggio 13 Jun 2008 - 10:28
Messaggio #14


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Da wikipedia:
La normativa vigente va quindi desunta dal Dlgs. n. 196/2003 intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali" entrato in vigore il 1 gennaio 2004.

Fammi pensare un attimo chi c'era al governo nel 2003... cavoli non ricordo...
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Deus Piger
messaggio 13 Jun 2008 - 10:56
Messaggio #15


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Questo discorso è lungo, complicato, non scritto da me (tutti aspetti negativi, parrebbe), ma molto interessante.

Sicuramente quelli che saranno fuori dalle intercettazioni saranno i reati di concussione che prima era prevista in 12 anni ma con la ex Cirelli è stato declassato a reato minore e la corruzione. Strano ma son quelli per cui spesso è stato indagato una personcina!

Scusami per chi dice che sono contro la privacy:
L'intercettazione (telefonica, ambientale e quelle relative a sistemi informatici o telematici) non si pone in contrasto con gli artt. 15 e 24 della Costituzione. Infatti, la divulgazione del contenuto delle registrazioni non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili. Lo strumento captativo delle intercettazioni riguarda solo l'interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico dato dall'accertamento della verità.
L'intercettazione è l'atto a sorpresa mediante il quale un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata, relativa anche a sistemi informatici e telematici, intercorrente tra altri soggetti. La VI sezione penale della Cassazione, nella sentenza del 29 marzo 2005, la n. 12189, definisce l'intercettazione come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Invece, non costituisce attività di intercettazione e non necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p. la registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso; essa è una mera forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, al quale l'autore partecipa.
Presupposto per disporre le intercettazioni è, quindi, la presenza di gravi indizi di reità e cioè della commissione di un reato. I gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, comma 1°, c.p.p. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto. La funzione dell'intercettazione è proprio quella di individuare il responsabile di un reato, partendo da un reato commesso o in corso di consumazione.
Le intercettazioni possono riguardare acquisizioni di conoscenza di telecomunicazioni telefoniche (mediante lo strumento del telefono o di altre forme di trasmissione), come pure di colloqui tra presenti, all'insaputa di almeno uno degli interessati (c.d. intercettazioni ambientali). Nel codice di procedura penale sono state introdotte, ai sensi dell'art. 266bis (L.547/1993), anche le intercettazioni relative al flusso di comunicazioni tra sistemi telematici o informatici.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ai sensi dell'articolo 266 c.p.p., è ammissibile solo per talune categorie di reati, identificati per il bene giuridico da essi protetto o per la entità della pena. Inoltre, è consentita l'intercettazione allorquando si sta procedendo in ordine a delitti non colposi per cui è prevista una pena superiore nel massimo a cinque anni e ad altri specifici delitti, quali ad esempio le minacce telefoniche, l'usura, la pornografia minorile (vedi art. 13, l . 6.2.2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet), l'abusiva attività finanziaria, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive etc…
Per potersi procedere alle intercettazioni è necessaria l'autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta motivata (1) del Pubblico Ministero. Tale autorizzazione viene data dal G.i.p al P.M. con decreto motivato (2):
- se vi sono gravi indizi di reato, ovvero elementi concreti e chiari che provino non la colpevolezza del soggetto, nei cui confronti l'intercettazione viene effettuata, ma solo la commissione del reato. Sono gravi tutti quegli indizi da ritenersi consistenti e resistenti alle obiezioni e , pertanto, attendibili, convincenti;
- qualora l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini che altrimenti sarebbero bloccate;
- qualora vi siano precisi e concordanti indizi di reato, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione oppure non equivoci tra di loro.
Tuttavia, in base all'art. 103 comma 5° c.p.p., così come modificato dall'art. 1 legge 7 dicembre 2000, n. 397, non è ammessa l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Bisogna specificare che l'art. 103, comma 5, c.p.p., vieta le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, poiché mira a garantire l'esercizio di difesa. Tale diritto si riferisce, però, alle sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali gli avvocati esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (es. un avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli al suo assistito su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento).
Al decreto attraverso il quale il giudice autorizza le intercettazioni segue il decreto con il quale il p.m. dispone che le relative operazioni abbiano inizio, stabilendone la durata temporale e le concrete modalità. In ordine alla durata, il legislatore prevede che la stessa non possa essere superiore ai quindici giorni, con proroghe da parte del G.i.p. per periodi successivi sempre di quindici giorni, ma per i reati di criminalità organizzata l'operazione può avere durata di quaranta giorni, con proroghe di venti giorni per i periodi successivi. Invece, nei casi di urgenza ma solo con riferimento ai reati di criminalità organizzata può provvedere alla disposizione dell'intercettazione direttamente il pubblico ministero con decreto motivato, fatta salva la convalida da parte del giudice, nei brevissimi termini del comma 2 dell'art. 267 c.p.p.
A questo punto, bisogna dire che le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni viene redatto verbale (art. 268 c.p.p.). Di regola le intercettazioni devono avvenire a mezzo di impianti situati presso gli uffici della Procura. Tuttavia, solo in casi del tutto eccezionali, di urgenza ed imprevedibili il Pubblico Ministero può decidere di fare ricorso ad impianti esterni. I “casi di urgenza” che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni a norma dell'art. 267, comma 2, c.p.p. comprendono, di norma, le “eccezionali ragioni di urgenza” che legittimano, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora siano insufficienti o inidonei quelli installati presso la Procura della Repubblica.
In base alle norme del c.p.p. le intercettazioni devono essere registrate e delle relative operazioni deve essere redatto verbale, nel quale viene trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Successivamente, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e sono depositati in segreteria (insieme ai vari decreti) entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, per il tempo fissato dal pubblico ministero a meno che il giudice non ritenga necessaria una proroga. Le trascrizioni o le stampe vengono così inserite nel fascicolo per il dibattimento (art. 268 comma 7° c.p.p.). Quindi, i verbali e le registrazioni vengono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione (art. 269 c.p.p.). Invece, la documentazione relativa alle intercettazioni non utilizzabili (art. 271 comma 3° c.p.p.) deve essere distrutta su ordine del giudice.
Per quanto riguarda l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, si deve dire che questa è vietata in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, a meno che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. In quest'ultimo caso, i verbali e l registrazioni delle intercettazioni sono depositate presso l'autorità competente per il diverso procedimento.
È doveroso dire, a questo punto della mia trattazione, che se il processo viene chiuso con sentenza definitiva le intercettazioni devono essere distrutte.
Infine, per completezza espositiva, al fine di concludere la mia breve e di certo non esaustiva trattazione dell'argomento in oggetto, resta da esaminare la problematica concernente le intercettazioni di conversazioni con l'estero. La materia è disciplinata da un principio di fondo: quello in base a cui il ricorso alle rogatorie internazionali è dovuto solo allorché l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente in territorio estero. È invece utilizzabile il contenuto di un'intercettazione di conversazione disposta, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previsti dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., su utenza ubicata nel territorio dello Stato italiano, a nulla rilevando che l'altra utenza intercettata si trovi all'estero. Quanto alle intercettazioni di un apparecchio c

* 1 giorno fa

Riferimenti:
Si salva le palle anche sui minori: CHE SCHIFO!
Siccome sono un mezzo di comprovata colpevolezza, in temi di reati è grave che verranno esclusi questi reati leggete non dico altro:
Legge 3 agosto 1998, n. 269

"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
......
http://www.camera.it/parlam/leggi/98269l...

In più questa è una lista di reati che non saranno soggetti a intercettazioni:
Questi sono i più importanti:
ricettazione
usura
truffa
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
estorsione (salvo secondo comma)
rapina (salvo terzo comma)
furto
interferenze illecite nella vita privata
sequestro di persona (fattispecie base, non è inclusa quella a scopo di estorsione)
violenza sessuale (fattispecie base, esclusa quella di gruppo)
bigamia (si è reato)

tutte le contravvenzioni.

Edit: non volevo che smetteste di scrivere. E' troppo lunga? Edito? (IMG:style_emoticons/default/sarcastica.gif)
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simo88
messaggio 13 Jun 2008 - 10:59
Messaggio #16


Barbagian
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dal punto di vista sportivo le intercettazioni hanno fatto e continuano a fare pulizia...mi riferisco a combine di partite e traffici di sostanze dopanti smascherati tramite intercettazioni.
Ci sarebbero ben altre cose più importanti e urgenti da risolvere in questa Italia rispetto a quest'ultima novità...
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 11:08
Messaggio #17


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vacca boia Deus, fallo a rate!!! (IMG:style_emoticons/default/albator7k.gif) (IMG:style_emoticons/default/icon_smile.gif)

cmq Simo, ci son cose ben + grandi da risolvere, MA QUESTA NON PUO' PASSARE KEKKA$$O!!!!
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Roberta 80
messaggio 13 Jun 2008 - 13:30
Messaggio #18


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CITAZIONE (simo88 @ 13 Jun 2008 - 11:59) *
Ci sarebbero ben altre cose più importanti e urgenti da risolvere in questa Italia rispetto a quest'ultima novità...


Tipo? Scusami ma il Capo del Governo ha appena fatto una
nuova legge che gli consentirà di restare impunito per il genere
di reati che commette solitamente...quelli fiscali. Con un'altra
proposta sulla sospensione dei processi probabilmente riuscirà
a tenere in "libertà" molti colleghi e se la fa retroattiva pure
lui avrà il piacere di vedere molti dei processi a suo carico sospesi
perchè le prove non saranno più prove...come problema a me sembra
abbastanza grave...
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neil
messaggio 13 Jun 2008 - 13:40
Messaggio #19


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era un bel po che ne parlavano mi pare,comunque secondo me la pena per chi le pubblica è giusta,il resto lo devo ancora leggere bene (IMG:style_emoticons/default/sarcastica.gif)
silvio è gia in piena (IMG:style_emoticons/default/icon_mrgreen.gif)
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 13:48
Messaggio #20


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dipende: se ci sono dei pezzi che SONO inseriti in un processo pubblico, non ne vedo il problema....certo ci vorrebbe un'informazione intelligente in quel caso..xkè se no c si brucia delle prove...
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neil
messaggio 13 Jun 2008 - 13:51
Messaggio #21


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si però se ti trovi per esempio delle pagine di giornale con tutta una tua bella telefonata,magari anche tutta bella decontestualizzata con una frase si e una no secondo me per la privacy non è proprio il top.comunque va be
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 13:57
Messaggio #22


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no no, infatti ho detto:
CITAZIONE (Bobomerendone @ 13 Jun 2008 - 14:48) *
dipende: se ci sono dei pezzi che SONO inseriti in un processo pubblico, non ne vedo il problema....certo ci vorrebbe un'informazione intelligente in quel caso..xkè se no c si brucia delle prove...


1) xkè se è inserita in un processo, sperando ke l'avvocato non sia un'idiota, non dovrebbe esser una boiata

2) questo requisito è già più importante, visto che abbiamo i giornali che pensano + a tirare avanti ke a fare informazione.....a proposito, trovo tristissimo ke giornali come "Gente", "Oggi", "Vip", "fattaccideglialtri" e quant'altro, costino come un quotidiano....frullano il cervello di molta gente ke, magari avendo più esperienza storica (di politica, soprattutto), potrebbe dire quante cazzate accadono..
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neil
messaggio 13 Jun 2008 - 14:05
Messaggio #23


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non so io leggo sempre qn che mi sembra il meno peggio..
(IMG:style_emoticons/default/sarcastica.gif) ci sono mamme di miei amici che tutte le settimane,fisso arrivano con il loro pacco di 10,11 novella 2000,3000,4000,chi?dove,quando,gente e poi:ah ma questo adesso va con questa... (IMG:style_emoticons/default/dont.u.get.it.4.gif) (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)
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Bobomerendone
messaggio 13 Jun 2008 - 14:12
Messaggio #24


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viva l'inioransa....(IMG:style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif) ................ rimane il fatto ke ci inculino la vita (IMG:style_emoticons/default/icon_cry2.gif)
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Galen
messaggio 13 Jun 2008 - 14:18
Messaggio #25


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E' normale che le intercettazioni e specialmente la loro diffusione vadano regolamentate, non possono essere usate informazioni senza nessuna rilevanza giuridica.
La privacy è un diritto fondamentale e spero che nessuno continui a ripetere il mostruoso assunto, proprio dei regimi illiberali e di polizia, che se non si ha nulla da nascondere non ci si può opporre all'essere spiati.

Detto questo, è palese a chiunque che da qui a proibire le intercettazioni c'è un abisso, come pure palesi sono le losche motivazioni di un provvedimento del genere.
E' vomitevole la propaganda mediatica che cerca di far passare sullo stesso piano intercettazioni giudiziarie e gossip, l'intercettazione motivata da un gip con la pubblicazione arbitraria di pettegolezzi privati.
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